Cos'è il sistema duale
Il sistema duale è un modello formativo integrato tra scuola e lavoro e fornisce ai giovani competenze più accurate alle esigenze produttive delle imprese, li avvicina al mondo del lavoro durante il loro percorso di istruzione e formazione. Questo aumenta le loro chance di occupazione.
Allo stesso tempo è un’importante fonte di innovazione per le imprese, perché le competenze che i giovani apportano all’interno dell’azienda stessa sono aggiornate, fresche, forniscono un contributo importante nel tessuto lavorativo.
Scorri la pagina e leggi le FAQ.
Perché in Italia si è iniziato a parlare di apprendistato in duale?
Si inizia a parlare di sistema duale anche per via degli alti tassi di disoccupazione giovanile dell’Italia. È sempre stata percepita una certa distanza tra la scuola e il mondo del lavoro, ovvero tra quel sapere “astratto” divulgato all’interno dei contesti di formazione di tipo formale e le competenze che invece vengono richieste dal mercato del lavoro. La distanza si tocca con mano: le imprese frequentemente si lamentano. Facendo un confronto a livello europeo, vediamo come i Paesi che hanno già un consolidato sistema duale hanno dimostrato di saper contrastare in maniera più efficace la disoccupazione giovanile, dimostrando il fatto che un sistema duale consente comunque di mantenere un costante allineamento tra la disoccupazione generale e quella giovanile. Sulla base di questo confronto, anche a livello nazionale si è cominciato a parlare del sistema duale.
Quali sono i vantaggi per i giovani?
Guadagnare mentre si apprende; sviluppare le competenze professionali che occorrono ricevendo una retribuzione nello stesso momento e ottenere alla fine un titolo di studio. Poi c’è l’aspetto della carriera: maturare un’esperienza in impresa è fondamentale, consente infatti di ottenere un vantaggio competitivo.
Quali sono i vantaggi per l'azienda?
Intanto ridurre la distanza che è sempre stata percepita tra scuola e lavoro, tra quello che viene insegnato e il fabbisogno di competenze delle imprese. Si può dunque agire inserendo in organico dei profili che vengono formati ad hoc e co-progettati nel loro percorso tra il datore di lavoro e l’istituzione formativa che alla fine del percorso erogherà un titolo di studio. Ci sono importanti sgravi retributivi e contributivi fiscali e incentivi economici erogati all’attivazione di questa tipologia di contratto. Per le ore di formazione esterna all’impresa c’è un esonero retributivo totale, che quindi è a zero. Per le ore di formazione interna all’impresa la retribuzione è pari al 10% di quella che normalmente sarebbe dovuta.
Come è stata attivata la via italiana al sistema duale?
La via italiana al sistema duale è stata attivata in particolare attraverso l’articolo 41 del Decreto Legislativo 81 del 15 giugno 2015. Definisce l’articolazione dell’apprendistato identificando tre tipologie. La prima è l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, definita anche come apprendistato di primo livello e declinata nell’articolo 43. Poi c’è l’apprendistato professionalizzante di secondo livello (articolo 44), quello più conosciuto e mai modificato dall’impianto normativo del decreto rispetto alla precedente disciplina. Infine, ecco l’apprendistato di alta formazione e di ricerca (di terzo livello, articolo 45) e fa parte del sistema duale. Per arrivare a una completa attuazione dell’apprendistato duale nel sistema italiano è stato comunque necessario definire gli standard formativi e i criteri generali per i percorsi di apprendistato, in attuazione dell’articolo 46 comma 1 del Decreto Legislativo 81/15. Il 12 ottobre 2015 è stato approvato un decreto interministeriale che ha definito il sistema degli standard formativi dell’apprendistato. All’interno del decreto è specificato che successivamente ogni Regione avrebbe poi disciplinato gli aspetti legati alle differenze territoriali, con diversi quadri di riferimento locali.
Come si declinano i vari titoli che si possono conseguire con l'apprendistato in duale?
L’apprendistato di primo livello consente di ottenere una qualifica o un diploma professionale, il diploma di Istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore.
Finalità: acquisizione da parte dell’apprendista di una qualifica o di un diploma professionale, il diploma di Istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore IFTS. Si rivolge a giovani tra i 15 e i 25 anni di età e la durata è determinata in base alla qualifica o al diploma da conseguire: da una durata minima di 6 mesi a una massima di 3 anni (è prevista comunque una proroga di un ulteriore anno per l’acquisizione di ulteriori competenze o in caso di mancato conseguimento del titolo – articolo 4, comma 2, DM 12/10/2015). È prevista anche la possibilità di attivare, al termine del contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, un nuovo accordo di apprendistato professionalizzante.
L’apprendistato di terzo livello o di alta formazione e ricerca è finalizzato all’acquisizione di una serie di titoli di studio da parte dell’apprendista come il certificato di specializzazione tecnica superiore ITS, il Diploma AFAM (Alta Formazione Artistica Musicale e coreutica), la Laurea triennale e magistrale, il Master di I e II livello, il Dottorato di Ricerca, l’Attività di ricerca, il Praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche. In questo caso di rivolge a giovani dai 18 ai 29 anni. La durata è determinata in base al titolo da conseguire oppure, per il praticantato destinato all’accesso in un ordine professionale, in rapporto al conseguimento dell’attestato di compiuta pratica per l’ammissione all’esame di Stato.
In che modo vengono definite le istituzioni formative?
Il Decreto Ministeriale del ottobre 2015, all’articolo 2, le definisce in maniera puntuale. Si tratta delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado, delle istituzioni formative per i percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), delle strutture formative che attuano percorsi di specializzazione tecnica superiore, degli ITS (istituti tecnici superiori), delle Università e degli AFAM (enti di alta formazione artistica, musicale e coreutica), infine delle altre istituzioni di formazione o di ricerca in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza comunitaria, nazionale o regionale, che hanno come finalità la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, delle professioni, dell’innovazione e del trasferimento tecnologico. C’è distinzione formale anche tra formazione interna ed esterna. Quella interna rappresenta un periodo di apprendimento formale che si svolge sul posto di lavoro; quella esterna un periodo di apprendimento formale che si svolge presso l’istituzione formativa. Si tratta di un contratto di lavoro di apprendistato e quindi sono previsti entrambi i momenti.
Quali sono i documenti da attivare in un contratto di apprendistato di tipo duale?
Ci sono una serie di documenti importanti che devono essere previsti nell’attivazione di un contratto di apprendistato di tipo duale. Il primo è senza dubbio il protocollo, vale a dire l’accordo sottoscritto dal datore di lavoro e dall’istituzione formativa che definisce i contenuti e la durata della formazione interna e esterna all’impresa. La stipula del protocollo può avvenire anche tra reti di istituzioni formative.
Il periodo di apprendistato (che è un contratto a tempo indeterminato dall’origine in cui ad avere un durata è però la parte considerata formativa) è definito come quello necessario a conseguire il titolo cui è finalizzato il contratto. Il periodo di apprendistato ha una durata minima di 6 mesi e una massima è in funzione del titolo di studio da conseguire. Al termine del periodo di apprendistato, se nessuna delle parti recede, il contratto prosegue come ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Infine un altro documento fondamentale è il PFI (Piano formativo Individuale), un documento allegato al contratto che descrive il progetto formativo del percorso di apprendistato e tutti gli aspetti più tipicamente formativi di questo rapporto. Nell’apprendistato di tipo duale (di primo e terzo livello), la redazione del PFI è a carico dell’istituzione formativa con il coinvolgimento dell’impresa. In quello professionalizzante è invece a cura del datore di lavoro.
Quali sono le figure cardine in un progetto duale tra studente, azienda e soggetto formatore?
Parliamo adesso delle figure determinanti all’interno dell’attivazione di un contratto di apprendistato in duale, oltre al tutor aziendale.
Il tutor formativo è colui che supporta l’apprendista nel rapporto con l’istituzione formativa, monitora il percorso e interviene nella valutazione iniziale, intermedia e finale del periodo di apprendistato, collaborando con il tutor aziendale il quale, invece, favorisce l’inserimento dell’apprendista nell’impresa, lo supporta nel percorso di formazione interna, trasmette le competenze necessarie allo svolgimento delle attività lavorative e in collaborazione con il tutor formativo fornisce elementi utili alla sua valutazione.
C’è poi il datore di lavoro, il soggetto giuridico titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva.
Com’è iniziato il cammino del sistema duale in Italia così come lo intendiamo oggi?
Il decreto Interministeriale del 12 ottobre 2015, che definisce gli «standard formativi dell’apprendistato, fa una previsione all’articolo 10 (disposizioni transitorie e finali) in cui entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano recepiscono con propri atti le disposizioni di cui al presente decreto. Quindi le Regioni hanno dovuto adeguare i propri sistemi regionali affinché fossero recepite le disposizioni dell’apprendistato nel sistema duale e in particolare gli standard. Era anche previsto che, trascorso il termine di sei mesi, in assenza di regolamentazione regionale, l’attivazione dei percorsi di apprendistato era comunque disciplinata attraverso l’applicazione diretta delle disposizioni del decreto ministeriale stesso.
A livello regionale toscano come si è personalizzato il sistema duale sul territorio?
La Regione ha lavorato in un’ottica di governance di questo strumento, anche considerato che il processo di revisione e armonizzazione della disciplina regionale in materia di Apprendistato coinvolgeva per forza una serie di soggetti istituzionali preposti a questo tema. Per cui è stato costituito un Gruppo Tecnico Inter-istituzionale tra Regione Toscana, Ufficio Scolastico Regionale e con il supporto di Anpal Servizi. L’obiettivo è stato quello di andare a condividere la roadmap regionale per l’attuazione del Sistema Duale e definire modalità operative e l’articolazione dell’apprendistato nel sistema duale toscano.
Da qui è nato il quadro normativo toscano attualmente vigente. La prima azione ha riguardato la legge regionale 32 del 2002 “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro”. All’interno della legge si è definito il sistema duale rinviando alla disciplina di dettaglio che è stata poi successivamente approvata con una delibera di giunta regionale, la 1408 del 2016 (“Modalità operative per la realizzazione dei percorsi in apprendistato nel Sistema Duale di cui al D.I.gs. 15 giugno 2015, n. 81”). Nell’ambito di questa delibera sono stati definiti gli standard formativi del contratto di apprendistato per il primo e il terzo livello oltre ai criteri generali per la realizzazione dei percorsi formativi. Questa delibera è stata oggetto do un’Intesa sottoscritta dalla Regione Toscana, dalle parti sociali, dall’Ufficio Scolastico Regionale e dagli Atenei il 28 Febbraio 2017.
Le modalità operative regionali si basano su una serie di strumenti:
A. Le istituzioni formative che erogano i percorsi (Agenzie Formative, Scuole, Università, AFAM, Centri di ricerca);
B. Gli strumenti per attivare il contratto di apprendistato in duale (Protocollo tra datore di lavoro e istituzione formativa, Piano Formativo Individuale dell’apprendista, Dossier individuale dell’apprendista);
C. La definizione dei requisiti del datore di lavoro (Capacità strutturali, capacità tecniche, capacità formative) affinché possa attivare il contratto in duale;
D. I compiti del tutor aziendale e del tutor formativo;
E. Gli standard formativi per l’organizzazione della didattica dei percorsi.
Qual è la differenza tra i documenti necessari nel sistema duale?
Il protocollo è uno strumento tra istituzione formativa e datore di lavoro necessario al fine di attivare il contratto di apprendistato. Le parti si devono accordare al fine di disciplinare la durata e il profilo formativo a cui fa riferimento il contratto. In via generale, gli aspetti regolamentati dal Protocollo riguardano i compiti e le responsabilità dell’istituzione formativa e del datare di lavoro rispetto al contratto.
Il Piano Formativo Individuale è prodotto dall’Istituzione formativa con il coinvolgimento del datore di lavoro e al suo interno sono descritti i contenuti dell’azione formativa interna e esterna, il supporto metodologico e/o strumentale necessari all’apprendista per il conseguimento dell’obiettivo formativo a cui è finalizzato il contratto stesso, ma sono anche descritti i risultati di apprendimento attesi, i criteri e le modalità di valutazione iniziale, intermedia e finale degli apprendimenti.
Il dossier individuale dell’apprendista è il documento in cui l’istituzione formativa riporta la valutazione degli apprendimenti. Il documento è compilato e curato in collaborazione con il tutor aziendale, per l’attestazione delle attività svolte e delle competenze acquisite dall’apprendista al termine del periodo di apprendistato, anche in caso di risoluzione anticipata del rapporto.
Come viene identificato il datore di lavoro nell’ambito del sistema duale?
Il datore di lavoro è il soggetto giuridico titolare del rapporto di lavoro con l’apprendista lavoratore. Ai fini della stipula dei contratti di apprendistato nel sistema duale, quali requisiti deve possedere? La Regione Toscana li indica in: capacità strutturali (mettendo a disposizione spazi per consentire lo svolgimento della formazione interna e, in caso di studenti con disabilità, il superamento o abbattimento delle barriere architettoniche), tecniche (ovvero una disponibilità strumentale per lo svolgimento della formazione interna all’impresa) e formative (dando quindi la garanzia di disponibilità di uno o più tutor aziendali).
Che differenza c’è tra tutor formativo e tutor aziendale?
Vediamo adesso la differenza tra i tutor aziendale e formativo. Il tutor formativo svolge una funzione di sostegno e supporto nell’organizzazione delle attività di istruzione, si occupa del raccordo tra le competenze che sono acquisite in ambito scolastico o formativo e le attività di formazione sul posto di lavoro stesso. Si tratta di un facilitatore dell’applicazione in campo lavorativo delle conoscenze apprese presso l’istituzione formativa. Infine, affinché ci sia un raccordo con il tutor o referente aziendale, si occupa della redazione del Piano Formativo Individuale e del Dossier Individuale dell’apprendista.
Il tutor aziendale, che può essere anche il datore di lavoro, favorisce invece l’inserimento dell’apprendista nell’impresa, lo affianca e lo assiste nel percorso di formazione interna, gli trasmette quelle competenze necessarie allo svolgimento delle attività lavorative. Opera in collaborazione con il tutor formativo, fornendo ogni elemento atto a valutare le attività dell’apprendista e l’efficacia dei processi formativi.
Quante ore deve svolgere uno studente in apprendistato duale?
A seconda dei titoli di studio che si vogliono conseguire cambia la ripartizione del monte ore complessivo: questo corrisponde all’orario ordinamentale previsto per i percorsi formativi.
Nella qualifica professionale (apprendistato di primo livello), il monte ore totale di formazione interna ed esterna corrisponde all’orario obbligatorio previsto per i percorsi formativi di qualifica professionale IeFP ed è pari a 1056 ore. Trattandosi di percorsi triennali, la percentuale di formazione interna ed esterna varia a seconda dell’annualità in cui lo studente è inserito. Per il primo e per il secondo anno la formazione interna (sul luogo di lavoro) è pari al 40% e quella esterna (nella sede dell’istituzione formativa) al restante 60%. Al terzo anno la formazione interna e quella esterna sono posizionate a un monte di 528 ore ciascuna (il 50% dell’orario).
Nell’apprendistato che permette di ottenere un diploma professionale il monte ore totale di formazione interna ed esterna corrisponde all’orario obbligatorio previsto per i percorsi formativi di diploma professionale ed è pari a 1056 ore. Formazione interna ed esterna sono divise precisamente a metà in termini di orario.
Per ottenere il diploma di istruzione secondaria superiore, il monte ore totale di formazione interna ed esterna corrisponde ha come base di calcolo l’orario obbligatorio previsto per i singoli percorsi (professionali tecnici e licei). Per il secondo anno la formazione esterna è pari massimo al 70% dell’orario obbligatorio previsto, quella interna al 30%; per gli anni dal terzo al quinto il rapporto varia fino a un massimo del 65% di orario di formazione esterna e 35% di quella interna. Questo contratto, va precisato, può essere attivato a partire dal secondo anno di scuola secondaria superiore.
L’apprendistato in duale di primo livello permette anche di ottenere il certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS). Si struttura su un totale di 800 ore di cui 400 di formazione interna e altrettante esterna.
Passiamo all’apprendistato in duale di terzo livello, di alta formazione e ricerca. Questo riparte con il titolo di diploma di istruzione tecnica superiore (ÍTS): l’orario corrisponde a quello obbligatorio ordinamentale previsto per i percorsi di istruzione tecnica superiore e la durata della formazione esterna non può essere superiore al 60% del percorso.
Nell’apprendistato per l’alta formazione artistica, musicale e coreutica si assume a base di calcolo il numero dei crediti formativi accademici (CFA). La formazione esterna non può essere superiore al 60% del numero di ore impegnate nelle lezioni frontali previste nell’ambito dei crediti formativi di ciascun insegnamento. La formazione interna è invece pari alla differenza tra le ore del percorso formativo ordinamentale e le ore di formazione esterna.
Per la Laurea Triennale e Magistrale la durata della formazione esterna raggiunge al massimo il 60% di quella degli insegnamenti previsti e quella interna il 40%. Nell’apprendistato per il Master di I e II livello, assunto a base di calcolo il numero dei crediti universitari conseguibili in un anno di master (60 CFU), la durata complessiva del percorso è ripartita in maniera indicativa, con un massimo del 60% di formazione esterna presso l’istituzione formativa e un minimo del 40% di formazione interna sul luogo di lavoro.
Per il dottorato di ricerca, assunto a base di calcolo il numero dei crediti universitari (CFU), la durata complessiva del percorso è ripartita, indicativamente, con un massimo del 60% di formazione esterna presso l’istituzione formativa e un minimo del 40% di formazione interna. Nell’apprendistato per le Attività di Ricerca, la formazione interna, che si svo1ge presso il datore di lavoro, non può essere inferiore al 20% del monte ore annuale contrattualmente previsto.
Infine parliamo dell’apprendistato per l’accesso alle professioni ordinistiche. La formazione interna, che si svolge presso il datore di lavoro, non può essere inferiore al 20% del monte ore annuale contrattualmente previsto. In questo caso la formazione esterna non è obbligatoria.
Quali sono le azioni di sistema che la Regione Toscana ha adottato per risolvere alcune criticità che si sono presentate nell'andare ad attuare questa tipologia di apprendistato?
Intanto la Regione si è trovata di fronte a diverse problematiche, come la limitata conoscenza dell’Apprendistato in duale quale strumento a disposizione delle imprese per investire su figure professionali maggiormente tagliate sulle loro specifiche esigenze e sui loro fabbisogni. Un elemento critico ma stimolante è cercare di aumentare la conoscenza generale di questo tipo di contratto nei confronti delle imprese ma anche degli attori del sistema educativo. Anche in questo caso, il livello dí attivazione degli attori del sistema educativo e del mercato del lavoro nell’attuazione dell’apprendistato di I e III livello è senz’altro uno dei punti su cui occorre lavorare. Ci sono poi criticità nel raccordo didattico e organizzativo tra l’istituzione formativa e l’impresa, su cui la Regione Toscana sta lavorando per andare a favorire questo incontro tra i due attori in gioco.
Proprio a sostegno alle imprese e alle istituzioni formative nell’attuazione dell’Apprendistato nel Sistema Duale, è stata sottoscritta un’intesa il 22 Settembre 2017 tra la Regione Toscana, l’Ufficio Scolastico Regionale e l’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze e a seguire altri documenti. Tra questi citiamo l’intesa del 22 Settembre 2017 tra la Regione Toscana CIDA Toscana, la Confederazione Italiana Dirigenti e Alte Professionalità, l’Ufficio Scolastico regionale per la Toscana, la Fidia (Federazione Italiana Dirigenti Imprese Assicuratrici), il Sindirettivo Banca d’Italia (Sindacato Nazionale del Personale Direttivo della banca Centrale), Manageritalia Firenze, la Funzione Pubblica (Federazione dei Dirigenti e delle Alte Professionalità della Funzione Pubblica) e Federmanager Toscana, oltre all’accordo del 23 Ottobre 2017 tra la Regione Toscana, l’Ufficio Scolastico Regionale e l’Ordine dei Consulenti del Lavoro (Consulta dei Consigli Provinciali della Toscana Consigli Provinciali di Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Prato, Siena). L’intento di questi protocolli era ovviamente di valorizzare il potenziale educativo e formativo del lavoro, attraverso il sistema duale e l’apprendistato di I e di III livello, coinvolgendo tra i vari attori i manager del settore pubblico e dei privati. Inoltre, si è voluto dare uno strumento operativo a supporto di chi attiva questi percorsi in maniera tale da offrire servizi di consulenza all’interno del quadro operativo delle intese stesse.
Quali sono le azioni che la Regione Toscana ha sostenuto per promuovere il sistema duale?
La Regione Toscana ha attivato una serie di azione a supporto dell’attivazione dei contratti di apprendistato nel sistema duale e superare le criticità. Ha finanziato una serie di azioni di sistema a supporto del duale, come workshop informativi/formativi per promuovere questo tipo di accordo, i vantaggi del modello di apprendimento e favorire l’incontro tra impresa e giovani. È prevista una formazione per i tutor aziendali e formativi. Le azioni sono rivolte a istituzioni formative, parti sociali, consulenti del lavoro, commercialisti, imprese e reti di imprese, apprendisti e famiglie, centri per l’impiego, e gli altri attori del sistema educativo e imprenditoriale coinvolti nell’attuazione del Sistema Duale.
Infine vengono forniti contributi per il supporto alla progettazione e tutoraggio formativo dei percorsi in apprendistato di I livello. Il supporto alla progettazione del singolo percorso in apprendistato di I livello (compreso marketing su aziende, famiglie e studenti per la sua attivazione, la stesura protocollo e del PFI) si attesta a duemila euro per contratto. Al contratto può essere associato il tutoraggio formativo con un contributo massimo di tremila euro annui per ogni anno in cui si sviluppa il percorso per singolo apprendista. In questo caso i contributi non sono destinati alle imprese ma alle Istituzioni Formative (Scuole/Agenzie Formative), in quanto l’intervento di curvatura dei percorsi sulla base delle esigenze del datore di lavoro ha sicuramente un maggiore impatto su chi si occupa della parte formativa.